In caso di rigetto
Il rigetto della domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato" viene notificato allo straniero tramite la Questura. Lo straniero viene invitato a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni dalla notifica; se non lo fa viene accompagnato alla frontiera. In caso di impossibilità del rinvio al Paese di origine, dove lo straniero può essere colpito da discriminazioni che mettano in pericolo la sua vita o la sua libertà personale, la Questura su richiesta può inviarlo in un Paese terzo.
Lo straniero può comunque ottenere, se vi siano i presupposti, un permesso di soggiorno ad altro titolo (ad esempio, per ricongiungimento familiare, lavoro, attesa di emigrazione).
Contro il provvedimento di rigetto è ammesso il ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di notifica. Il ricorso in questo caso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. Se il richiedente asilo è ospitato presso un Centro di identificazione e espulsione o in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo può presentare, entro 15 giorni dalla notificazione della decisione negativa, ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d’appello in cui ha sede il centro. In questi casi il ricorso non sospende il provvedimento impugnato . Contestualmente al ricorso l’interessato può chiedere al tribunale la sospensione del provvedimento impugnato e nel caso di sospensione disposta dal tribunale gli viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.






