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Le intese I.N.P.S.

La legge n. 903/1973, concernente l' "Istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici", stabilisce che sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al fondo I.N.P.S. tutti i ministri di culto di organismi diversi dal cattolico - che abbiano cittadinanza italiana e che siano residenti nel nostro territorio - dall'inizio del loro ministero in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero di quella di invalidità.
La legge 23/12/1999, n° 488, estende l’iscrizione la Fondo INPS a decorrere dal 1/1/2000, ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio degli Enti acattolici riconosciuti nonché ai ministri di culto cittadini italiani che operano all’estero.
La stessa normativa dispone inoltre - e qui è la competenza dell´Ufficio - che si provveda, con decreto del Ministro dell'Interno, previe intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta.
Il decreto è preceduto da un verbale relativo alla definizione dell’intesa, ai sensi dell’articolo 5 della legge 903 del 1973.


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Ministero dell'Interno