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Con
la legge n.285/2000, recante le disposizioni per la realizzazione
di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari
allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino
2006», sono stati istituiti alcuni Organismi istituzionali
di supporto alle attività di Pubblica Sicurezza.
In particolare l’articolo 2 definisce le funzioni dell’
“Agenzia” Olimpica Torino 2006 il cui scopo è
di: a) realizzare il piano degli interventi in modo da consentire
la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti
ai Giochi; b) svolgere funzioni di stazione appaltante per i suddetti
interventi; c) stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche
privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle
opere.
Con l’articolo 7 presso l’Agenzia è istituito
il “Comitato di alta sorveglianza e garanzia”, organismo
indipendente e dotato di piena autonomia funzionale, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto
dal presidente e da quattro membri. Come organo di controllo effettua,
in funzione di supporto alle attività di pubblica sicurezza,
accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione
degli appalti monitorando il regolare impiego della manodopera
al fine di evitare infiltrazioni della criminalità organizzata
nella realizzazione delle opere.
Per indirizzare e coordinare le attività inerenti le finalità
della , fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali
e territoriali, del TOROC e dell'Agenzia, è stato costituito,
presso la Regione Piemonte un Tavolo Istituzionale con funzioni
di “Comitato di Regia”. Lo scopo del Tavolo è
quello di affrontare e risolvere i problemi emergenti, per tutto
quanto attiene l’evento olimpico, alla presenza di tutte
le istituzioni ed i soggetti coinvolti. |
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